Commento sintetico all’ordinanza Cassazione n. 25122/2025

L’ordinanza della Cassazione Civile n. 25122/2025 rappresenta un importante chiarimento in materia di responsabilità per furti in appartamento commessi mediante ponteggi condominiali, confermando e precisando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.

Il principio di diritto affermato

La Suprema Corte ha stabilito che “è dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dall’esecutore di lavori edili sullo stabile condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte ad impedire il loro uso anomalo“.

La Cassazione chiarisce che l’utilizzo del ponteggio da parte dei malviventi – anche quando avvenga attraverso modalità non direttamente prevedibili come l’accesso tramite finestrone condominiale – mantiene efficienza causale quando l’impresa abbia omesso le cautele necessarie.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato che la stessa Cassazione richiama attraverso numerosi precedenti. Ed infatti, come anche confermato  dalla giurisprudenza di merito, (Trib di Roma, Sent. n. 17277 del 12 Novembre 2024) “nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi“.

La responsabilità si configura, pertanto, ai sensi dell’art. 2043 c.c. quando l’impresa trascuri le ordinarie norme di diligenza omettendo di adottare cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio, violando il principio del neminem laedere.

Parallelamente, è  però configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., atteso l’obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.

Furto in condominio agevolato da ponteggi: quali sono le misure di sicurezza richieste

La giurisprudenza ha, inoltre, individuato specifiche cautele che costituiscono standard minimi di diligenza per ridurre il rischio di furto in condominio agevolato da ponteggi: illuminazione adeguata dei ponteggi, sistemi di allarme funzionanti, rimozione quotidiana delle scale di accesso, chiusura delle botole di collegamento, installazione di reti di protezione idonee.

L’impresa deve, pertanto, approntare le normali ed ordinarie misure di sicurezza onde evitare che il ponteggio, necessario per la esecuzione dei lavori alla facciata dell’edificio, non venga utilizzato da estranei per accedere negli appartamenti dei condomini.

La responsabilità nel caso di furto in condominio agevolato da ponteggi

Sebbene l’ordinanza in esame non si soffermi specificamente sulla responsabilità del condominio è, comunque, opportuno richiamare i principi consolidati in materia. In questo contest è possible intravedere, altresì, una responsabilità del condominio sia quale custode del fabbricato ai sensi dell’art. 2051 c.c.  sia per culpa in vigilando od in eligendo quando risulti che abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice oppure ne abbia scelta una manifestamente inadeguata.

Implicazioni pratiche e considerazioni conclusive

L’ordinanza in commento ha importanti ricadute pratiche per tutti i soggetti coinvolti nei lavori condominiali.

Per le imprese appaltatrici, emerge chiaramente l’obbligo di adottare misure di sicurezza che vadano oltre la mera conformità alle norme tecniche di settore, dovendo considerare anche i rischi derivanti dall’uso improprio delle strutture da parte di terzi malintenzionati.

Per i condomini committenti, la decisione conferma l’importanza di una vigilanza attiva sull’operato dell’impresa appaltatrice, non potendosi limitare all’inserimento di clausole contrattuali di esonero dalla responsabilità, che peraltro non sono opponibili ai terzi danneggiati.

La decisione si inserisce in un quadro normativo che, pur non prevedendo specifiche disposizioni in materia di sicurezza anti-intrusione per i ponteggi, trova il proprio fondamento nei principi generali dell’art. 2043 c.c. e nell’obbligo di adottare tutte le cautele imposte dalla diligenza professionale per evitare danni a terzi.

L’orientamento consolidato rappresenta un equilibrato bilanciamento tra tutela dei diritti dei condomini e proporzionalità degli obblighi gravanti sulle imprese, richiedendo l’adozione di misure preventive essenziali per evitare l’uso anomalo delle strutture di cantiere.