Il “danno patrimoniale da lucro cessante iure proprio” a favore dei congiunti superstiti significa il risarcimento della perdita economica che i familiari subiscono quando un loro caro muore per colpa altrui e viene meno il contributo finanziario che la vittima garantiva, per legge o per solidarietà familiare.
Il caso di danno patrimoniale da lucro cessante
Sentenza di divorzio che riconosce un mantenimento a favore della figlia venticinquenne, interdetta a causa di infermità, un assegno di € 200,00 mensili a carico del padre.
Quest’ultimo a Gennaio 2023 muore prematuramente all’età di 59 anni per un fatto illecito altrui.
Come calcolo, al momento di definire bonariamente il sinistro a Settembre 2023, il risarcimento del danno patrimoniale patito dalla figlia e derivante dal dover far fronte al mancato versamento da parte del padre dell’assegno di mantenimento?
La soluzione
Come noto, il danno patrimoniale da lucro cessante, risarcibile ai congiunti di chi sia deceduto a seguito di fatto illecito, può consistere o nella diminuzione di contributi/sovvenzioni, oppure nella perdita di utilità che, per legge (ad es., ex art. 230 bis, 315, 433 c.c.) o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto.
La sentenza di divorzio ha riconosciuto, e posto a carico della vittima, un contributo economico annuo di € 2.400,00 a favore della figlia.
Il danno da lucro cessante, consistente nella perdita dei proventi che la vittima erogava ai familiari, ha iniziato a prodursi al momento del sinistro e continuerà a prodursi sino al momento in cui sarebbe cessato l’obbligo di assistenza ed il corrispondente emolumento.
Nel caso di specie, considerata l’infermità della figlia, l’obbligo di assistenza ed il corrispondente emolumento a favore della medesima sarebbe verosimilmente cessato con la morte naturale della vittima stimabile, secondo il report ISTAT anno 2022, al compimento di 80,5 anno di età.
Come si calcola il danno patrimoniale da lucro cessante nella fattispecie. Esso pertanto va liquidato:
- (a) sommando e rivalutando (in base all’indice FOI elaborato dall’Istat vigente pro tempore) i redditi già perduti dal momento del sinistro (gennaio 2023) fino alla sua liquidazione (settembre 2023);
- (b) capitalizzando, in base ad un coefficiente ricavabile dalla tabella di recente elaborata dall’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano, i redditi che gli aventi diritto avrebbero percepito a partire dalla data di liquidazione del sinistro e sino al momento in cui l’erogazione sarebbe verosimilmente cessata (anni 21).
Pertanto, il danno passato (gennaio 2023/settembre 2023), è pari ad € 1.882,00, (capitale € 1.800,00, rivalutazione monetaria € 14,40 ed interessi € 67,61).
Per quanto attiene il danno patrimoniale futuro patito dal figlio, soggetto femminile oggi venticinquenne, esso va liquidato procedendo alla capitalizzazione della somma annua di € 2.400,00 per il coefficiente previsto dalla Tabella di Milano per una durata di anni 21 (coeff. 23,26), pari ad € 55.824,00.
E così per complessivi attuali 57.706,00.
Alla luce di quanto esposto, il risarcimento riconosciuto deve ritenersi integralmente satisfattivo del pregiudizio patrimoniale patito dalla figlia, garantendo la continuità dell’assistenza economica che il padre avrebbe verosimilmente assicurato per l’intero arco della propria aspettativa di vita. Tale liquidazione assicura un ristoro effettivo, proporzionato tenuto conto della particolare condizione di infermità permanente della beneficiaria e della natura permanente dell’obbligo di mantenimento.

